IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione dell'Umbria favorisce l'insediamento dei nomadi di
cittadinanza   italiana   nel   contesto   sociale,   garantendo   la
salvaguardia  dell'identita'  e  della  cultura  nomade, riconosce il
diritto  al  nomadismo,  ne  disciplina  la  sosta   nel   territorio
regionale,  la  fruizione  dei  servizi  per  l'assistenza  sociale e
sanitaria  e  stabilisce  provvidenze  atte  al  conseguimento  degli
obiettivi della presente legge.
   2. Possono beneficiare delle previsioni di cui alla presente legge
anche i nomadi non cittadini italiani, nei limiti ed alle  condizioni
previste dalla vigente legislazione statale.